Applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti se il contribuente ha saldato quasi tutto il debito col fisco. E ciò benché il pagamento sia avvenuto prima della riforma fiscale di cui al d.lgs. 87 del 2024. La norma che prevede l’esimente della particolare tenuità, infatti, non soltanto è retroattiva, in quanto più favorevole al reo, ma prevale sui criteri indicati dal decreto legislativo 10/10/2022, n. 150: il fatto che la maggior parte dell’imposta dovuta sia stata pagata prevale per legge sulla rilevanza della somma evasa; la riforma fiscale, d’altronde, ha «una finalità più recuperatoria che punitiva».
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 22076 del 12 giugno 2025 con cui ha accolto il ricorso di un’imputata.