Ai fini dell’imposta di registro, per la tassazione della caparra confirmatoria inserita in un contratto preliminare, a nulla rileva l’effettivo versamento differito. L’imposta è dovuta al momento della previsione della caparra nel contratto preliminare.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 15614 dell’11 giugno 2025, con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.