Con due ordinanze gemelle depositate il 6 maggio 2025 (nn. 11846 e 11848), la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della tassazione delle sentenze emesse a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, ribadendo un importante principio: anche se l’oggetto della controversia riguarda prestazioni soggette a IVA, le sentenze civili che si limitano ad accertare un diritto a contenuto patrimoniale sono assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’articolo 8, lettera c), della tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986.