I titoli obbligazionari junior subordinati ai senior e con vincoli di alienabilità vanno classificati tra le immobilizzazioni finanziarie e non tra l’attivo circolante. La classificazione di un titolo come parte dell’attivo circolante o delle immobilizzazioni finanziarie dipende dalla sua destinazione. Legittimo dunque il recupero dell’Agenzia delle entrate che, nell’escludere ogni oscillazione di valore, ha determinato la non spettanza di componenti negative deducibili.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 15100 del 5 giugno 2025, con cui ha rigettato il ricorso di una società.