Può risultare illegittima la notifica dell’accertamento con il rito dell’irreperibilità assoluta: la dicitura “indirizzo sconosciuto” sulla raccomandata dovuta con il rito per i destinatari irreperibili non è sufficiente: non è stato dimostrato, infatti, che sia stato fatto tutto il possibile per risalire all’indirizzo dell’interessato.
Lo stabilisce la Cassazione, con la sentenza 14990 del 4 giugno 2025, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.