
Gli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa per la mancata compilazione del quadro RW non rilevano automaticamente ai fini della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta di cui all’art. 11 del d.lgs. 74/2000 ma solo quando, in virtù della presunzione di reddito, venga contestato l’omesso versamento Irpef ed a condizione che siano compiuti atti dispositivi fraudolenti idonei a mettere in pericolo in tutto o in parte la riscossione coattiva.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20649 del 4 giugno 2025, ha respinto il ricorso della Procura.