Con l’ordinanza n. 14664 del 31 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio di diritto in materia di liquidazione dell’attivo fallimentare. Quando il curatore adotta una procedura competitiva semplificata, ex art. 107, co. 1, del Regio Decreto n. 267/1942, la vendita viene qualificata come coattiva e, pertanto, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile è data dal prezzo di aggiudicazione, come previsto dall’art. 44, co. 1, del TUR (Dpr n. 131/1986).