Il contribuente è tenuto a versare la sanzione amministrativa se il commercialista incaricato, per pagare i debiti verso l’erario, utilizza un credito di imposta falso, creato con fatture inesistenti. E ciò avviene anche se il cliente abbia versato cifre al professionista per estinguere il debito: avrebbe dovuto vigilare sull’operato dell’intermediario.
Lo stabilisce la Cassazione, con l’ordinanza 13358 del 20 maggio 2025, con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.