Il contribuente che ottiene l’accoglimento del ricorso di primo grado in termini conformi alla propria proposta presentata in sede di mediazione tributaria sulla mediazione tributaria, rifiutata in prima battuta dall'amministrazione, conserva l’interesse ad agire per l’appello per ottenere condizioni migliori.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 12770 del 13 maggio 2025, ha accolto il ricorso del contribuente interpretando la norma che prevedeva l'accordo con l'amministrazione finanziaria.