Il soggetto che riceve la notifica di un avviso di accertamento rivolto a una società non è legittimato a proporre ricorso in proprio. A nulla rileva che nell’atto sia stata attribuita al ricevente la qualità di rappresentante fiscale o amministratore di fatto, specialmente se l’atto non imputa a lui alcuna obbligazione tributaria o sanzione diretta.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 12864 del 14 maggio 2025, con cui ha rigettato il ricorso del contribuente.