Secondo l’art. 8, comma 2 del Codice deontologico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, un professionista non può accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza, valutando la complessità dell’attività e ogni altro elemento utile.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 13271 del 19 maggio 2025, chiarendo che il concetto di "competenza" deve essere interpretato in senso soggettivo e concreto. Non è sufficiente, quindi, possedere il titolo abilitante: occorre verificare se si possiede effettivamente la preparazione necessaria per l’incarico specifico.