La mancata autorizzazione alle indagini bancarie non implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti in assenza di un concreto pregiudizio per il contribuente o di una violazione dei diritti fondamentali. Inoltre, il contribuente può opporre la prova presuntiva contraria e può eccepire l’incidenza percentuale dei costi connessi alla produzione dei maggiori ricavi accertati anche in caso di accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni legali derivanti da movimentazioni bancarie.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 12988 del 15 maggio 2025, con cui ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente.