Va annullato l’accertamento analitico induttivo nel caso in cui il contribuente dimostri l’insussistenza della pretesa con le risultanze del registro clienti-fornitori corroborate da documenti e dichiarazioni di terzi.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 12548 del 12 maggio 2025, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.