La costituzione del resistente tramite atto di controdeduzioni può avvenire anche successivamente ai 60 giorni dalla notifica del ricorso, senza che ciò implichi inammissibilità della medesima.
In particolare, il termine ultimo per la costituzione del resistente dipende dalla modalità di trattazione e dalla documentazione che si intende depositare:
E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12672 depositata il 13/05/2025, a fronte della costituzione tardiva del contribuente in appello dichiarata inammissibile.