L’omessa comunicazione della conclusione dei lavori all’Enea non comporta la decadenza della detrazione delle spese di riqualificazione energetica degli edifici. Essa, infatti, non costituisce un requisito essenziale per ottenere il beneficio fiscale ma è un adempimento con esclusive finalità statistiche e di monitoraggio.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 12422 del 10 maggio 2025, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.