Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione si configura in presenza di operazioni economiche che, non rientrando negli scopi dell’impresa, causano un depauperamento del patrimonio aziendale, mettendo così a rischio i diritti dei creditori. La caratteristica di reato di pericolo propria della bancarotta fraudolenta rende irrilevante, ai fini della sua configurazione, la mancanza di un danno effettivo per i creditori, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
I tal senso si è espressa la Cassazione nella Sent. n. 17807, depositata ieri, la quale ha stabilito che si configura il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione quando un’azienda stipula un contratto di affitto d’azienda, cede beni o stipula contratti di leasing con l’obiettivo di trasferire la disponibilità dei beni aziendali (o dei principali) a un altro soggetto giuridico.