Inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso di legittimità proposto dalla parte, anche se non le si può imputare il fallimento dalla prima notifica, dovuto al fatto che il difensore domiciliatario di controparte ha cambiato indirizzo. E ciò perché non si è attivata in modo tempestivo per riprendere il procedimento entro la metà del termine previsto per l’impugnazione dall’articolo 325 cpc, ovvero in trenta giorni. Sono i principi del giusto processo a imporre al ricorrente di agire per assicurare la speditezza del procedimento.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 11335 del 30 aprile 2025.