Le sopravvenienze attive derivanti da un credito riconosciuto giudizialmente devono essere dichiarate nell’anno in cui la sentenza è stata depositata, salvo sospensione dell’efficacia esecutiva.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 11917 del 6 maggio 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.