La conciliazione «fuori udienza» costituisce già titolo per la riscossione delle somme. Non è quindi necessaria la notifica di un’ulteriore intimazione prima della cartella di pagamento in caso di inadempimento. L’atto notificato prima della cartella, anche se chiamato «intimazione», deve essere considerato un mero invito al pagamento.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 11597 del 3 maggio 2025, con cui ha rigettato il ricorso della società.