E' inammissibile l’istanza di rimborso Irpef non sufficientemente dettagliata, presentata dal contribuente. La domanda priva dei requisiti minimi previsti dalla normativa non è idonea alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dalla contribuente.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 10603 del 23 aprile 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.