In tema di rimborso dell’Irap versata per lavoro dipendente, ai fini dell’art. 2. l. n. 201/2011, il contribuente ha diritto al computo, nei limiti stabiliti da tale norma, non solo delle somme effettivamente versate a titolo di IRAP, ma altresì delle somme con cui ha estinto il relativo debito mediante compensazione, non facendo l’art. 99 TUIR, alcun riferimento al presupposto del “versamento” sebbene a quello del “pagamento”.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 10436 del 22 aprile 2025, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.