La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5576 del 3 marzo 2025, è tornata a pronunciarsi sulla delicata questione dell’efficacia della variazione del domicilio fiscale ai fini della notifica degli atti tributari, confermando la legittimità dell’invio di un avviso presso l’indirizzo anagrafico italiano di un contribuente che, pur avendo trasferito la residenza all’estero, non aveva ancora maturato il termine dilatorio di 30 giorni previsto dalla legge.