Nel rimborso Iva la richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria sospende il decorso degli interessi in presenza di elementi rilevanti come la cessione del credito e la necessità di identificare correttamente il beneficiario e le modalità di pagamento. Essa è irrilevante, ai fini della decorrenza degli interessi, solo se si rivela manifestamente dilatoria o superflua.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 9111 del 7 aprile 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.