Il fermo amministrativo cessa di produrre effetti anche quando il credito dell’amministrazione finanziaria viene meno nel primo grado di giudizio, con decisione non ancora passata in giudicato. Ciò anche in adesione alla giurisprudenza UE secondo cui il rimborso dell’eccedenza Iva deve avvenire in tempi ragionevoli per non pregiudicare la neutralità dell’imposta e non esporre il soggetto passivo a rischio finanziario alcuno.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 8118 del 27 marzo 2025, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.