
Con l’ordinanza n. 5068 del 26 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale per la disciplina delle agevolazioni fiscali “prima casa”: in caso di vendita con riserva della proprietà, l’effetto rilevante ai fini dell’imposta di registro si verifica al momento della stipula del contratto, e non al momento del pagamento dell’ultima rata che perfeziona il trasferimento della proprietà secondo la prospettiva civilistica.