Non si applica il cumulo giuridico delle sanzioni per la compensazione anticipata del credito Iva. La violazione dei limiti temporali è considerata sostanziale e comporta le sanzioni per omesso versamento con applicazione del cumulo materiale. Al contrario, la mancanza del visto di conformità è qualificata come violazione meramente formale che non incide sulla sussistenza del credito e non è sanzionabile, né impedisce la compensazione del credito esistente.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 7154 del 17 marzo 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.