La parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio, in caso di registrazione d’ufficio, non è tenuta a versare l’imposta di registrazione della sentenza.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza 5879 del 5 marzo 2025, ha accolto il ricorso della curatela di un fallimento che aveva vinto il giudizio di merito, assistita con gratuito patrocinio.