L'Iva sul preliminare di permuta di un immobile va versata nell'esercizio di riferimento. L'emissione successiva della fattura, infatti, non sana la violazione commessa né comporta una duplicazione d'imposta perché il contribuente può chiedere il rimborso.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 6551 del 12 marzo 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.