Rinviata alle Sezioni Unite l’interpretazione di alcuni aspetti della rottamazione quater. Sarà dunque il collegio esteso a chiarire gli effetti dell’adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, comma 236, della legge 29/12/2022 sulla lite pendente: in particolare se il giudizio resta sospeso fino a quando l’interessato non ha pagato tutte le rate della definizione oppure si può definire il giudizio con la dichiarazione di estinzione o di inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza d’interesse.
È quanto emerge dall’ordinanza interlocutoria 5830 del 5 marzo 2025 con cui la Sezione tributaria della Cassazione ha rinviato la questione alle Sezioni Unite.