La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1963 del 28 gennaio 2025, ha ribadito che per la deducibilità dei costi sostenuti in paesi black list non è sufficiente dimostrare un semplice risparmio fiscale rispetto a operazioni effettuate in paesi a fiscalità ordinaria. È necessario invece provare che esista un effettivo interesse economico, come la necessità di approvvigionarsi in un determinato Stato per fattori specifici, ad esempio legati alla produzione locale.