La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28684 del 7 novembre 2024, ha stabilito che il contribuente non ha diritto al rimborso delle imposte nel caso in cui il notaio abbia già provveduto al pagamento a seguito di un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate. Il principio è stato ribadito in una controversia riguardante la registrazione di un contratto di mandato senza rappresentanza, che ha visto la parte contraente presentare istanza di rimborso per imposte versate dal notaio.