La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2505 del 3 febbraio 2025, ha stabilito che, in caso di decadenza dell’agevolazione prima casa, l’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento dell’imposta a uno solo dei comproprietari, anche se la sua quota è minima rispetto agli altri intestatari dell’immobile. Il principio ribadisce il carattere di solidarietà passiva tra i soggetti coinvolti nell’acquisto dell’immobile in comunione pro indiviso.