La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1861 del 27 gennaio 2025, ha ribadito che, anche per le imprese minori in contabilità semplificata, è obbligatorio indicare il valore delle rimanenze di magazzino nel registro degli acquisti ai fini IVA, specificando le categorie omogenee dei beni. L’assenza di tale dettaglio può legittimare l’Agenzia delle Entrate a contestare l’attendibilità della contabilità e ad applicare l’accertamento induttivo.