Ai fini della detrazione Iva o dell’applicazione del meccanismo del “reverse charge” la fattura per prestazione di servizi non può essere generica: il meccanismo invocato dal contribuente scatta solo se dal documento contabile emergono l’entità, la natura e la data in cui le prestazioni sono state effettuate o ultimate, ad esempio in un contratto di subappalto. La società contribuente deve dimostrare non soltanto che le relative condizioni sono state soddisfatte ma anche che le prestazioni sono inerenti alla propria attività d’impresa. E risulta tenuta a fornire ulteriori elementi se l’amministrazione finanziaria li richiede per valutare la richiesta.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 3225 dell’8 febbraio 2025 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.