Illegittimo il sequestro preventivo dei beni finalizzato alla confisca per reati tributari se il periculum in mora, ossia il pericolo dovuto al ritardo che possa causare danni ai beni del patrimonio oggetto del giudizio, perché rischia di essere distratto o deteriorarsi, non è motivato a sufficienza dal gip, non essendo il provvedimento automatico ex lege. La motivazione del sequestro, quindi, non può essere considerata adeguata se è concisa. A maggior ragione se ha come oggetto somme per violazioni tributarie, la cui serialità rivelerebbe l’inclinazione degli indagati alla distrazione di risorse aziendali, secondo la tesi della procura e del gip, quando, come nel caso di specie, l’azienda ha avviato una procedura di rateizzazione del debito erariale e versato le prime tranche attraverso i modelli F24.
Lo stabilisce la terza sezione penale della Cassazione che, con la sentenza 2803 del 23 gennaio 2025, ha respinto il ricorso della procura.
Confermata la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del decreto legislativo 10.03.200 n. 74, art. 12 bis (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), nei confronti dei titolari di un’impresa, imputati di reati tributari, e decretato di conseguenza la restituzione dei beni. La Corte ritiene quindi che il riferimento alle pendenze erariali nella decisione del gip sia del tutto generico perché riferito alla sola esistenza dei debiti tributari per cui si procede. Non solo. Lo stesso Riesame ha rilevato che non è stato operato alcun raffronto fra l’importo del profitto dei singoli reati contestati e il patrimonio dei soggetti presso i quali il profitto medesimo avrebbe dovuto in futuro essere appreso, ciò nell’ottica di rimarcare eventuali sproporzioni.
Va di fatto giustificata la natura anticipatrice della misura cautelare anticipata per preservare il bene, spiegando il perché il bene potrebbe essere modificato, disperso o deteriorato. Del resto, anche a volersi fondare sulla sola caratterizzazione normativa della misura, il fatto che la confisca sia stabilita come “obbligatoria” non basterebbe, evidentemente, a rendere “obbligatorio” anche il sequestro ex articolo 321 Cpp, se non altro perché, sulla base di detta norma generale e onnicomprensiva, il giudice, come già osservato, “può”, e quindi non “deve”, adottare la misura cautelare.
Tra l’altro, secondo un orientamento che si sta consolidando, è illegittimo il sequestro preventivo per reati tributari che si basi esclusivamente sul fatto che il patrimonio dell’indagato risulti inferiore all’importo da confiscare. E ciò perché in caso di cautela reale finalizzata all’ablazione per equivalente del profitto del reato il giudice deve sempre motivare il periculum in mora, cioè fare una valutazione prognostica sugli eventi suscettibili di verificarsi medio tempore e tali da poter pregiudicare la confisca sul patrimonio di cui l’autore dispone, qualsiasi sia la sua entità (cfr. Cass. 6002/2024, 47912/2023 e 45533/2023).
In altri termini, il periculum in mora non può desumersi automaticamente dallo stato di incapienza dell’indagato.