Il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte s’identifica con il valore dei beni in grado di fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase. Per evitare la sproporzione fra la misura del vincolo e l’importo che può poi essere assoggettato all’ablazione, l’effettiva entità del profitto confiscabile deve essere calcolata in base ai parametri della riscossione coattiva: per gli immobili l’importo pari al doppio del credito per cui si procede, mentre per i beni mobili l’importo del credito precettato aumentato della metà.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 834 del 9 gennaio 2025, con cui ha accolto uno dei motivi di ricorso proposto da due srl in liquidazione giudiziale.