La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 326 dell’8 gennaio 2025, ha ribadito che un socio uscente da una società in nome collettivo (SNC) continua a rispondere delle obbligazioni sociali fino a quando la modifica della compagine societaria non venga formalmente iscritta nel Registro delle Imprese. La mancata pubblicità della cessione della quota rende l'uscita inopponibile ai terzi, inclusa l'Amministrazione finanziaria, che può continuare a imputare al socio uscente le obbligazioni fiscali della società.