In tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice della autofattura mendace. In tal caso, si configurano sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato. La deroga è funzionale ad evitare che un terzo, autore del reato di emissione di false fatture, possa rispondere anche del reato di utilizzazione delle fatture mendaci commesso da altri. Tuttavia, quando sia lo stesso soggetto ad essere autore dell'emissione di fatture false ed autore dell'utilizzazione di esse, costui si rende responsabile di due distinte azioni violative di due diversi precetti penali.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 45575 dell’11 dicembre 2024, con cui ha rigettato il ricorso di un imputato.