Il giudice di appello non può desumere dalla motivazione della sentenza di primo grado la legittimità della compensazione delle spese. È necessaria infatti la presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente elencate dal giudice. Ad ogni modo non costituisce valida ragione il fatto che la decisione non sia entrata nel merito dell’effettivo pagamento delle imposte ma si sia basata unicamente sulla mancata costituzione di Equitalia tale da escludere in radice una responsabilità grave.
Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 31262 del 6 dicembre 2024, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.