Va ridotta la confisca per equivalente, nel caso sopraggiunga un accordo di ristrutturazione del debito tributario nell’ambito di una transazione fiscale tra Agenzia entrate e contribuente: infatti non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, dovendo lo stesso essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 44519 del 5 dicembre 2024, ha accolto il ricorso dell'imprenditore accusato di omesso versamento Iva.