L’inclusione dell’accisa sull’energia elettrica nella base imponibile Iva è legittima soltanto se è stata effettivamente traslata sugli acquirenti consumatori finali e non, quindi, nei casi in cui non è stata esercitata la facoltà di rivalsa.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 26009 del 4 ottobre 2024, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.