Gli atti di interruzione della prescrizione del credito principale non valgono per le garanzie autonome. Non sussiste, infatti, un vincolo di solidarietà delle obbligazioni trattandosi, quella del garante autonomo, di un’obbligazione distinta e con diverso contenuto rispetto a quella principale.
Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 26508 dell’11 ottobre 2024, con cui ha accolto il ricorso di una società che aveva rilasciato in favore del fisco alcune polizze fideiussorie e dopo circa dieci anni aveva ricevuto provvedimenti di escussione di tutte le polizze.