Si applica il raddoppio dei termini dell’accertamento ai soci di una società in accomandita semplice indipendentemente dalla presentazione della denuncia. Ciò che rileva è l’astratta configurabilità di un fatto illecito che faccia sorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se a commetterlo sono stati organi societari, con vantaggio illecito comune, costituito dal maggior reddito societario imputato per trasparenza ai soci
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 25726 del 26 settembre 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.