L’Agenzia delle entrate può fare uso dell’accertamento induttivo puro in assenza di scritture contabili ricorrendo a presunzioni “supersemplici”. A tal fine è legittimo ricorrere alla percentuale di ricarico media applicata da aziende similari. È onere, poi, del contribuente dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 25809 del 27 settembre 2024, con cui ha rigettato il motivo ricorso del fallimento.