L’impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77, comma 2-bis del dpr 602/1973 è facoltativa. Il contribuente ha però l’onere di impugnare la successiva iscrizione entro il termine decadenziale di 60 giorni, per impedire che la stessa acquisisca definitività.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 23528 del 2 settembre 2024, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.