Il cd. raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini prolungati sono anch'essi fissati direttamente dalla legge, non integrando quindi ipotesi di "riapertura" o proroga di termini scaduti né di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti, in quanto i termini "brevi" e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse. Di conseguenza è legittimo l’accertamento scaturito da una denuncia penale presentata oltre il termine ordinario di accertamento.
Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 23281 del 28 agosto 2024, con cui ha rigettato il ricorso di una società.