Il diritto alla riscossione degli interessi da una cartella emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma di un avviso di liquidazione si prescrive in dieci anni trovando applicazione l’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 23572 del 3 settembre 2024, ha respinto il ricorso di una società che rivendicava l'illegittimità di un’iscrizione ipotecaria a seguito di cartella di pagamento.