Non ha diritto ai benefici prima casa il contribuente che ha taciuto di aver fruito del beneficio per l’acquisto di un immobile anche se affidato ad un trustee. Il conferimento in un trust di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa non determina la situazione di impossidenza necessaria per poter fruire nuovamente del beneficio. Inoltre è legittima la sostituzione dell’avviso di accertamento in autotutela, con l’integrazione della motivazione del riferimento al trust, purché la ripresa a tassazione rimanga invariata.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 24387 dell’11 settembre 2024, con cui ha rigettato il ricorso del contribuente.