Nelle controversie tributarie la materia del contendere è delimitata in modo rigido dalle contestazioni comprese nei motivi d’impugnazione che il contribuente rivolge contro l’atto impositivo: è dunque escluso il rinvio per relationem, vale a dire che il mezzo di doglianza del privato o della società possa richiamare motivi di gravame formulati in un altro ricorso pendente contro un atto impositivo differente. E ciò benché l’altro atto impositivo sia allegato al ricorso e notificato anch’esso alla controparte.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 23251 del 28 agosto 2024 con cui ha rigettato il ricorso di una società.