L’assoluzione definitiva dal reato tributario determina l’annullamento dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate sugli stessi fatti a processo in corso. E ciò anche se la sentenza liberatoria per il contribuente-imputato è divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 87 del 2024: si applica retroattivamente, dunque, la norma che ha riconosciuto l’efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel giudizio di Cassazione, a patto che l’assoluzione sia pronunciata all’esito del dibattimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso. La sentenza penale definitiva può essere depositata anche nel giudizio di legittimità fino a quindici giorni prima dell’udienza o della camera di consiglio.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 23570 del 3 settembre 2024 con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.